Deontologia: Trasparenza fiscale e obbligo di difesa

2 Ott, 2025-

Deontologia: Trasparenza fiscale e obbligo di difesa

Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26232 del 26/09/2025, si sono pronunciate su un ricorso nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, confermando la decisione del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) – sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni uno in ragione della ritenuta sussistenza di quattro addebiti disciplinari sui sette originariamente contestati- e delineando principi fondamentali relativi ai doveri deontologici professionali e alle garanzie procedurali nel giudizio disciplinare forense. 

La vicenda aveva preso avvio da un esposto presentato da un cliente che aveva conferito il mandato al professionista per seguire numerosi giudizi, alcuni dei quali non erano mai stati iscritti a ruolo, nonostante questi  avesse incassato i compensi pattuiti- anche con titoli postdatati- e avesse formalmente accettato l’incarico.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, chiamato a pronunciarsi sulla condotta dell’avvocato, aveva ritenuto integrata la violazione degli articoli 9, 10, 12 e 26 del codice deontologico, e tale valutazione è stata integralmente confermata dal Consiglio Nazionale Forense prima e dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso, che hanno evidenziato come l’omessa iscrizione a ruolo costituisca una grave violazione dei doveri professionali. Sul punto la Corte di Cassazione ha rinviato alle pagine della decisione del CNF ed ha confermato la violazione dei  doveri cristallizzati dall’art 9 del codice deontologico, che costituisce la norma cardine dell’intero sistema disciplinare e impone all’avvocato di conformare la propria condotta ai principi di dignità, decoro e indipendenza. Nonché, ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 10, che prescrive il dovere di fedeltà nell’adempimento  dell’incarico.

Correlate a dette condotte sono stati, inoltre, ravvisati la violazione dell’articolo 12 del codice deontologico, che impone all’avvocato di adempiere con diligenza al mandato ricevuto, ed il precetto di cui all’articolo 26 comma 3,  che considera violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Con riferimento alle condotte di avere accettato assegni post-datati, non avere emesso le fatture ed avere richiesto compensi sproporzionati rispetto all’impegno professionale prestato, la Suprema Corte ha rinviato al dettato dell’articolo 16 che impone il dovere di provvedere agli adempimenti fiscali, annotando come l’avvocato, oltre a detto obbligo  ha anche il dovere di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato.

L’art. 29 comma 3 impone, infatti, all’avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 

L’obbligo di fatturazione -scrivono le Sezioni Unite- costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense.

E tale obbligo non ammette deroghe né attenuazioni, non potendosi invocare a giustificazione dell’inadempimento né la tradizionale prassi di emettere parcelle in luogo di fatture né la pretesa equiparazione tra i due strumenti, atteso che la parcella è una mera richiesta di compenso, un documento interno al rapporto professionale con il quale l’avvocato quantifica l’onorario che ritiene dovuto per l’attività svolta, mentre la fattura fiscale è un documento contabile dotato di rilevanza tributaria, soggetto a precisi vincoli normativi che ne disciplinano il contenuto, la forma, i termini di emissione e le modalità di registrazione.