Si conclude con questo articolo l’esame del testo del “pacchetto sicurezza” introdotto dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48.
Il capo III prevede modifiche al codice della navigazione: All’ articolo 1099 del codice della navigazione viene aggiunto un comma che prevede la stessa pena per il comandante della nave straniera che non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, quando quest’ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo nei casi consentiti dalle norme internazionali.
All’ articolo 1100, primo comma, del codice della navigazione viene aggiunto un periodo che estende l’applicazione della disposizione relativa alle offese a nave da guerra nazionale anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti.
L’ articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, viene modificato includendo tra i mezzi idonei a commettere reati anche apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale (delitti contro la libertà personale).
Vengono introdotte disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza.
L’ articolo 17, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, viene sostituito prevedendo che non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato, ad eccezione di specifiche fattispecie di reato legate al terrorismo e all’eversione dell’ordine costituzionale, nonché all’associazione mafiosa e al danneggiamento con finalità di terrorismo.
All’ articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, vengono inseriti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevedendo la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.
Si disciplina l’uso di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali di cui all’articolo 19 della legge n. 124 del 2007 e la possibilità per gli addetti al DIS, all’AISE e all’AISI di deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il comma 2 viene abrogato.
All’ articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, vengono apportate modifiche ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies in materia di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
All’ articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, viene aggiunto il comma 1-bis, prevedendo che per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza possono chiedere alle autorità competenti le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, secondo modalità definite d’intesa. Alla rubrica dell’articolo vengono aggiunte le parole «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».
Infine, il capo III interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), modificando l’ articolo 30 e l’ articolo 98-undetricies in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni, prevedendo per le imprese autorizzate alla vendita di SIM, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni. All’articolo 98-undetricies, dopo il quarto periodo del comma 1, viene inserito un periodo che stabilisce che se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità. Vengono inseriti i commi 1-bis e 1-ter, prevedendo che quando il cliente non dispone dei documenti perché oggetto di furto o smarrimento, l’impresa acquisisce copia della relativa denuncia, e che la condanna per il delitto di sostituzione di persona commesso al fine della sottoscrizione del contratto comporta l’incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.
Il capo IV è dedicato alle disposizioni in materia di vittime dell’usura.
Si introduce l’ articolo 14-bis nella legge 7 marzo 1996, n. 108, prevedendo un meccanismo di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura. Viene istituito un albo di esperti con specifiche professionalità (revisori legali, esperti contabili, avvocati, dottori commercialisti e soggetti con particolare competenza nell’attività economica della vittima e nella gestione d’impresa) che, su richiesta e previa verifica dell’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal codice antimafia, potranno essere iscritti all’albo tenuto dall’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. L’incarico di esperto, conferito dal prefetto, avrà una durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e sarà comunicato alla CONSAP. Le somme erogate ai sensi dell’articolo 14 entreranno a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell’attività.
I provvedimenti di assegnazione dei benefici potranno essere revocati in caso di mancato raggiungimento delle finalità di reinserimento. L’esperto dovrà attestare l’assenza di incompatibilità o conflitto di interessi e svolgere con diligenza specifici compiti di supporto e rendicontazione. L’incarico potrà essere revocato in caso di inadempimenti o azioni contrarie al corretto esercizio dei compiti. È previsto un compenso annuale per l’esperto a valere su un fondo specifico.
Un regolamento ministeriale definirà i requisiti per l’iscrizione all’albo, il limite degli incarichi, le modalità di conferimento e il compenso minimo e massimo.
Il capo V è dedicato alla modifica di norme sull’Ordinamento Penitenziario.
Vengono apportate modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati, includendo i delitti di istigazione alla diserzione (articolo 415, secondo comma, c.p.) e di rivolta all’interno di un istituto penitenziario (articolo 415-bis c.p.) tra i reati ostativi di cui all’articolo 4-bis, comma 1-ter. Viene inoltre introdotto un termine di sessanta giorni dal ricevimento per l’amministrazione penitenziaria per esprimersi nel merito delle proposte di convenzione per attività di lavoro all’esterno degli istituti, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell’approvazione.
L’ articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, viene modificato estendendo le attività lavorative dei detenuti anche all’ esterno degli istituti penitenziari, includendo anche i detenuti ammessi al lavoro esterno. L’attuazione avviene a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
L’ articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante, viene integrato includendo tra i soggetti destinatari anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sono previsti oneri derivanti da tale disposizione, cui si provvede mediante maggiori entrate e corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
È prevista la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, seguendo specifici criteri volti a valorizzare la sussidiarietà orizzontale, semplificare le relazioni tra imprese e strutture carcerarie, prevedere modelli di cogestione per attività a spiccata valenza sociale, riconoscere le prestazioni lavorative ai fini curriculari e della formazione professionale, favorire l’accoglimento di commesse di lavoro private e valorizzare la collaborazione con ordini professionali e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Il capo sesto VI contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che, salvo quanto previsto specificamente per gli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene inoltre stabilita l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.