Continuiamo ad analizzare il contenuto del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 85 dell’11 aprile 2025, che per comodità espositiva abbia diviso in tre parti. La prima parte è stata pubblicata il 19 Aprile.
PARTE II
Il capo secondo del Decreto Legge introduce nel codice penale l’articolo 634-bis con cui viene sanzionata l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, punendo con la reclusione da due a sette anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo tale immobile o impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, nonché chi si appropria di tale immobile con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla stessa pena.
Dopo l’articolo 415 è inserito l’articolo 415-bis c.p. che disciplina la rivolta all’interno di un istituto penitenziario, punendo con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipi a unarivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite.
Non è punibile l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
L’articolo 639-bis c.p. viene modificato inserendo dopo la parola «633» la seguente: «, 634-bis».
Viene introdotto l’articolo 321-bis c.p.p. che prevede una procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato arbitrariamente, stabilendo che su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice competente dispone, con decreto motivato, la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale.
Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il Giudice per le indagini preliminari.
Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che ricevono denuncia del reato, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55 c.p.p.. Ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso.
In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche orale se confermata per iscritto o per via telematica.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio, consegnandone copia al destinatario dell’ordine. Nelle quarantotto ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero competente, il quale, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un Decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti o se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
Copia dell’ordinanza e del decreto è immediatamente notificata all’occupante.
L’articolo 61 c.p. viene integrato con il numero 11-decies, prevedendo l’aggravante comune dell’avere commesso il fatto all’interno o nelle immediateadiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio.
L’articolo 640 c.p. (truffa) viene modificato abrogando il numero 2-bis del secondo comma e inserendo un nuovo comma che stabilisce che quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (l’avere profittato delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. Al terzo comma sono aggiunte le parole «, e dal terzo comma».
All’articolo 380, comma 2, c.p.p., dopo la lettera f), è inserita la lettera f-bis), che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di truffa quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 640, terzo comma, del codice penale.
L’articolo 635, terzo comma, c.p. (danneggiamento) viene modificato aggiungendo il periodo «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».
L’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, viene modificato consentendo al questore di disporre il divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all’articolo 9, comma 1.
Il comma 5 viene abrogato e al comma 6-quater, dopo le parole «l’arresto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
All’articolo 165 c.p. viene aggiunto un comma che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
L’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada, viene modificato inserendo dopo la parola «ordinaria» le seguenti: «o ferrata» e sostituendo le parole «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» con «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro». Il secondo periodo viene sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da seimesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».
Il capo III introduce, nel codice penale, diverse misure a tutela del personale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, delle forze armate, nonché degli organismi di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124.
All’articolo 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) viene aggiunto un comma che prevede che nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.
All’articolo 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) viene aggiunto un comma che stabilisce che se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.
All’articolo 339 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) viene aggiunto un comma che prevede che le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
L’articolo 583-quater c.p. in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio viene sostituito prevedendo: nell’ipotesi di lesioni personali, la reclusione da due a cinque anni; in caso di lesioni gravi, la reclusione da quattro a dieci anni; in caso di lesioni gravissime, la reclusione da otto a sedici anni. Al secondo comma sono aggiunte le parole «,secondo periodo».
Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
Per l’attuazione di tale disposizione è autorizzata una spesa pluriennale ripartita tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il decreto introduce , altresì, disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle citate forze di polizia prevedendo la possibilità di corrispondere, su richiesta dell’interessato, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali per ufficiali o agenti indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti o dipendenti deceduti, salvo rivalsa, se al termine del procedimento è accertata la responsabilità a titolo di dolo.
Non si procede alla rivalsa in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di proscioglimento o assoluzione, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
Le disposizioni si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa. Sono autorizzate specifiche spese per tali finalità.
Viene modificato l’articolo 639 c.p. (danneggiamento) aggiungendo al secondo comma il periodo «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro».
Al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «primo e secondo periodo,» ed è aggiunto il periodo «Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».
Il Codice della Strada viene modificato all’articolo 192 inasprendo le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di fermarsi, esibire i documenti di circolazione e di identità e per l’inosservanza degli ordini legittimamente impartiti dal personale che svolge servizi di polizia stradale.
Viene introdotta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per la violazione dei commi 2, 3 e 5; da euro 200 a euro 600 per la violazione del comma 1, con sospensione della patente da quindici a trenta giorni in caso di recidiva nel biennio; e da euro 1.500 a euro 6.000 per la violazione del comma 4, con sospensione della patente da tre mesi a un anno.
Viene conseguentemente aggiornata la tabella dei punteggi prevista dall’ articolo 126- bis, con l’attribuzione di 3 punti per la violazione del comma 6, 5 punti per il primo periodo del comma 6-bis, 10 punti per il secondo periodo del comma 6-bis e 10 punti per il comma 7 dell’articolo 192.
Vengono apportate modifiche all’articolo 415 c.p. (Istigazione a disobbedire alle leggi ), aggiungendo un comma che prevede l’aumento della pena se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario, ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.
Sono equiparate agli atti di resistenza anche le condotte di resistenza passivache, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari allagestione dell’ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con lareclusione da due a otto anni. Sono previste pene più severe in caso di uso di armio di conseguenze non volute come lesioni personali gravi o gravissime o morte.
L’articolo 14 del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286) viene integrato con il comma 7.1, introducendo una disciplina specifica per la rivolta all’interno dei centri di trattenimento per stranieri, punendo con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, durante il trattenimento, partecipi a una rivolta con le stesse modalità previste per gli istituti penitenziari.
Sono previste pene più severe per i promotori, organizzatori o direttori della rivolta e in caso di uso di armi o di conseguenze non volute come lesioni o morte.
L’articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, viene modificato specificando che la localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati con procedure semplificate.
L’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada, viene modificato inasprendo le sanzioni, prevedendo la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro per chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, e la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
L’articolo 28 introduce disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quando non sono in servizio. Si prevede l’adozione di un regolamento per adeguare le norme del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a tali disposizioni.