E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – Numero 223 del 25 settembre 2025) la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“, approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 Settembre.
La Legge stabilisce principi e finalità per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, promuovendo un utilizzo dell’IA corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica. Introduce norme di garanzia e vigilanza sui rischi economici, sociali e che intendono regolare l’impatto della nuova tecnologia informatica sui diritti fondamentali, nel solco delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689.
Nel dettaglio, la legge innova il panorama normativo introducendo una normativa che introduce sanzioni amministrative e penali delineando condotte indebite, che diventano illecite, di uso della intelligenza artificiale.
Al codice penale viene aggiunto, all’articolo 61 relativo alle circostanze aggravanti comuni, il numero 11-decies, il quale stabilisce un’aggravante se il fatto è stato commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, specificando che ciò ricorre quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, o abbia aggravato le conseguenze del reato. La novella introduce, inoltre, modifiche all’articolo 294 c.p. (Attentati contro i diritti politici del cittadino), con un comma finale che inasprisce la pena alla reclusione da due a sei anni se l’inganno che impedisce, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico o che induce ad esercitarlo in modo difforme dalla propria volontà, è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Viene, altresì, introdotto nel codice penale il nuovo Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). Il nuovo delitto punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni un danno ingiusto cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Il delitto, punibile a querela della persona offesa, diventa procedibile d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, o se è commesso nei confronti di persona incapace per età od infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
La legge 132/25 interviene, anche, in normative penali speciali modificando l’articolo 2637 del codice civile (Aggiotaggio) con l’aggiunta di un periodo finale che prevede la pena della reclusione da due a sette anni se il fatto (diffusione di notizie false o operazioni simulate volte a provocare alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o a incidere sull’affidamento pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari) è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Analogamente, l’articolo 185, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) relativo alla manipolazione del mercato, vede l’introduzione di una pena aggravata, fissata nella reclusione da due a sette anni e congiunta ad una multa da euro venticinquemila a euro sei milioni, se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Infine, in materia di diritto d’autore, all’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la lettera a-ter), che sanziona penalmente chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche se tale azione è compiuta attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
Oltre alle modifiche immediate, la legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
Nell’esercizio di tale delega, il Governo dovrà attenersi a specifici principi e criteri direttivi, tra cui la previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, e l’introduzione di un sistema di sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, la delega prevede l’introduzione di autonome fattispecie di reato (punite a titolo di dolo o di colpa), incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, qualora da tali omissioni derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato. Ulteriori criteri direttivi riguardano la precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi da parte dell’agente, e la regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, garantendo il rispetto del diritto di difesa, della protezione dei dati personali di terzi, e dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. La delega impone anche la modifica, ai fini di coordinamento e razionalizzazione, della normativa sostanziale e processuale vigente.