Incasso di assegno non trasferibile: la diligenza della banca e l’identificazione del presentatore
3 Feb, 2025- Aga News

La Corte di Cassazione, Ord.1 sez Civ. n. 26972 pubblicata il 17/10/2024, in occasione di un giudizio sulla diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2 del codice civile, ha sottolineato che la valutazione della diligenza professionale di una banca negoziatrice di un assegno non è una mera questione di fatto, ma un’interpretazione della norma che deve adeguarsi al contesto storico-sociale. Il contenuto della norma in questione non è rigido e predefinito, ma si adatta alle circostanze concrete.
La valutazione della diligenza, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., è, del resto, un giudizio di diritto che si basa sull’interpretazione della norma, tenendo conto del contesto sociale e degli standard valutativi esistenti.
La decisione è arrivata in seguito a una controversia riguardante l’incasso abusivo di un assegno presso un ufficio postale.
La compagnia assicurativa, aveva citato in giudizio le Poste per ottenere il risarcimento del danno per essere stato l’assegno incassato presso un ufficio postale da un soggetto non autorizzato. Il Tribunale di Roma aveva inizialmente condannato Poste, ritenendo che l’identificazione del presentatore dell’assegno fosse avvenuta in modo negligente, basandosi solo su patente di guida e codice fiscale.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Poste, ha cassato la sentenza del Tribunale, stabilendo che, in linea generale, l’istituto bancario non è tenuto a compiere verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per l’identificazione del portatore di un assegno.
La normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231 del 2007) stabilisce le modalità tipiche di identificazione della clientela e non prevede verifiche ulteriori rispetto al riscontro di un documento di identità.
La Corte ha ribadito, infatti, che il giudizio sulla diligenza professionale di una banca negoziatrice non è una mera questione di fatto, ma un’interpretazione della norma che deve adeguarsi al contesto storico-sociale. La valutazione non deve essere statica, ma deve tenere conto degli standard sociali esistenti.
Per cui non esiste un obbligo generale per la banca di richiedere due documenti d’identità con fotografia, come suggerito da una circolare dell’ABI. Questa prassi non ha una portata precettiva e non è uno standard valutativo sociale. L’identificazione tramite un solo documento d’identità è la prassi comune. Per cui non esiste un obbligo generale di compiere indagini ulteriori, a meno che non vi siano chiari segnali di alterazione o contraffazione del titolo.
[Immagine creata con AI]