La pronuncia della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, depositata il 2 maggio 2025 con il numero 16517, risulta di particolare rilievo in quanto offre un contributo significativo alla definizione dei confini applicativi della scriminante e dell’eccesso colposo. La Corte individua due elementi preclusivi alla legittima difesa: la condotta aggressiva antecedente dell’agente e la sproporzione deliberata della reazione.
La vicenda sotto scrutinio di legittimità, trae origine da un’aggressione ai danni della persona offesa, successiva ad un primo episodio violento perpetrato dagli stessi imputati ai danni di un amico della vittima. La difesa degli imputati aveva invocato l’applicazione della scriminante della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del codice penale, sostenendo che la persona offesa avesse innescato lo scontro avvicinandosi agli imputati con intenti aggressivi, realizzando una vera e propria “spedizione punitiva”. In subordine, era stata richiesta l’applicazione dell’eccesso colposo di cui all’articolo 55 del codice penale, evidenziando presunte contraddizioni nelle dichiarazioni del teste oculare rese in fase di indagini preliminari rispetto al dibattimento.
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato i presupposti essenziali della legittima difesa, costituiti dalla presenza di un’aggressione ingiusta che si concretizza in un pericolo attuale di offesa e da una reazione legittima che deve rispondere ai requisiti della necessità, dell’inevitabilità del pericolo e della proporzione tra difesa e offesa.
Elemento dirimente ai fini del riconoscimento della scriminante è che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata dall’agente mediante un suo antecedente comportamento. La difesa legittima risulta pertanto inapplicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui stesso creata.
Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato come fosse innegabile che la condotta precedente degli imputati, consistita nell’aggressione all’amico della persona offesa, costituisse la causa scatenante della successiva richiesta di chiarimenti della vittima, che a sua volta ha innescato la violenta reazione aggressiva degli imputati.
Questi ultimi, avendo dato origine alla situazione conflittuale mediante la prima aggressione, non potevano legittimamente invocare la scriminante della legittima difesa per giustificare la successiva condotta violenta. Agendo nella consapevolezza di potere determinare una reazione da parte della persona offesa o dei suoi amici, gli imputati avevano volontariamente accettato la situazione di pericolo da loro stessi creata, precludendo in radice l’applicabilità della causa di giustificazione.
La Cassazione ha inoltre esaminato la condotta materiale posta in essere dagli imputati, anche accogliendo, per ipotesi, la versione difensiva secondo cui la persona offesa avrebbe dato inizio allo scontro fisico sferrando un pugno.
Anche in tale prospettiva, tuttavia, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa, evidenziando come l’aggressione non abbia coinvolto due gruppi contrapposti, bensì un solo gruppo, di cui facevano parte gli imputati, contro la singola persona offesa.
La reazione degli imputati non si è limitata a neutralizzare il pericolo rappresentato dal presunto pugno mediante una difesa proporzionata, quale potrebbe essere stato lo schivare il colpo, ma si è concretizzata in un violento pestaggio della vittima, preceduto da un suo accerchiamento.
Tale modalità esecutiva è stata interpretata dalla Corte come inequivocabilmente preclusiva del riconoscimento della causa di giustificazione, rivelando l’intenzione degli imputati di infliggere alla persona offesa lo stesso trattamento violento riservato poco prima al suo amico.
Quanto alla richiesta subordinata di riconoscimento dell’eccesso colposo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa viene meno per colpa, intesa come errore inescusabile nella valutazione del pericolo e dei mezzi per evitarlo, dovuto ad imprudenza o imperizia. La configurabilità dell’eccesso colposo presuppone tuttavia che la causa di giustificazione esista effettivamente nei suoi elementi costitutivi essenziali.
L’assenza dei presupposti fondamentali della legittima difesa, in particolare della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza proprio per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi impiegati.
La Corte ha operato una distinzione fondamentale tra l’eccesso dovuto ad errore di valutazione delle necessarie azioni difensive od a un errore schiettamente esecutivo, che rientrano nello schema dell’eccesso colposo, e l’eccesso consapevole e volontario, che si pone al di fuori dell’ambito applicativo dell’articolo 55 del codice penale.
Quando i limiti imposti dalla necessità della difesa vengono superati in conseguenza di una scelta deliberata di una condotta reattiva, tale condotta non può beneficiare dell’attenuazione prevista per l’eccesso colposo, ma si trasfigura in uno strumento di aggressione che comporta il superamento cosciente e volontario dei limiti della scriminante, integrando un superamento doloso degli schemi della causa di giustificazione.
Nel caso di specie, la violenza manifestata dagli imputati, concretatasi in un vero e proprio pestaggio della persona offesa precedentemente accerchiata, è stata qualificata dalla Corte come una scelta consapevole e volontaria, riconducibile ad una condotta deliberatamente aggressiva piuttosto che ad un errore di valutazione delle modalità difensive necessarie. Tale condotta si colloca pertanto al di fuori dello schema della colpa richiesto dall’articolo 55 del codice penale, non potendo essere ricondotta ad un’erronea percezione della situazione di pericolo o dell’adeguatezza dei mezzi impiegati.
In conclusione, la Cassazione ha confermato che l’accertamento relativo alla legittima difesa, reale o putativa, e all’eccesso colposo deve essere effettuato mediante un giudizio ex ante, calato nelle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie.
Si tratta di una valutazione di carattere relativo e non assoluto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare l’intero contesto spazio-temporale in cui si è sviluppata la condotta.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa e, di conseguenza, l’eccesso colposo presuppongono una posizione di estraneità originaria dell’agente rispetto alla situazione di pericolo; posizione che viene meno quando sia proprio la condotta antecedente dell’agente ad aver determinato o contribuito a creare le condizioni del conflitto.