L’incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale al giudizio dibattimentale: la sentenza n. 179/2024 della Corte Costituzionale
15 Nov, 2024- Attualità
La sentenza n. 179/2024 della Corte Costituzionale ha deciso sulla incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio dibattimentale quando lo stesso giudice ha precedentemente presieduto l’udienza di comparizione predibattimentale. Tale udienza, introdotta recentemente nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2022, rappresenta un momento di filtro tra le indagini preliminari e il dibattimento, in cui il giudice è chiamato a svolgere un vaglio preliminare sulla necessità di procedere al dibattimento stesso.
Nel caso specifico, il Tribunale di Siena, investito del giudizio nei confronti di un imputato per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale a partecipare al successivo giudizio dibattimentale. Il giudice rimettente, dopo aver disposto la prosecuzione del giudizio avanti ad un giudice diverso, si è trovato a dover presiedere l’udienza dibattimentale a causa della sopravvenuta applicazione del giudice designato presso altro ufficio giudiziario.
La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha accolto la questione di legittimità costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede tale incompatibilità.
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di tutelare il principio del giusto processo, garantito dall’art. 111, secondo comma, Cost., ed in particolare i principi di terzietà e imparzialità del giudice. La Corte evidenzia come l’attività svolta dal giudice durante l’udienza predibattimentale non si limiti ad un mero esame formale, ma comporti una valutazione di merito dell’accusa: il giudice, infatti, è chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale, nonché a valutare se gli elementi acquisiti consentano una ragionevole previsione di condanna. Tale attività valutativa, dunque, espone il giudice ad un rischio di condizionamento nel successivo giudizio dibattimentale, in quanto potrebbe essere portato a confermare la propria precedente decisione, anche inconsciamente.
La Corte ritiene che la mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello dell’udienza predibattimentale, prevista dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., non sia sufficiente a garantire l’imparzialità del giudice. La mera “diversità” non è una garanzia assoluta di imparzialità, soprattutto alla luce della complessità e delicatezza delle decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nell’udienza predibattimentale.
Inoltre, la mancata previsione dell’incompatibilità crea una disparità di trattamento rispetto all’ipotesi del giudice dell’udienza preliminare, per il quale l’incompatibilità a partecipare al giudizio è espressamente prevista dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte rileva come i compiti del giudice dell’udienza preliminare e del giudice dell’udienza predibattimentale siano sostanzialmente analoghi, in quanto entrambi sono chiamati ad effettuare un vaglio sulla fondatezza dell’accusa e a decidere se procedere o meno al dibattimento. Pertanto, non vi è ragione per prevedere l’incompatibilità solo per il giudice dell’udienza preliminare e non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa anche all’ipotesi in cui il giudice dell’udienza predibattimentale sia chiamato a partecipare al giudizio dibattimentale a seguito dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero.