Il furto di gas mediante manomissione del contatore di un’utenza cessata integra l’aggravante delle cose destinate a pubblico servizio prevista dall’art. 625 n. 7 del codice penale, rendendo il reato procedibile d’ufficio.
La Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sent. n. 968 del 04/12/2025, dep. 12/01/2026, ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per furto di gas in assenza di querela. Il Tribunale aveva ritenuto che la manomissione del contatore, a differenza dell’allacciamento diretto alla rete, non configurasse l’aggravante del pubblico servizio poiché il gas, sarebbe stato già “assegnato” all’utente, perdendo così la sua natura pubblicistica.
La Suprema Corte ha invece chiarito che tale distinzione non ha fondamento giuridico. Ciò che rileva per l’applicazione dell’aggravante è esclusivamente la destinazione oggettiva del bene al soddisfacimento di bisogni collettivi, non le modalità tecniche attraverso cui viene realizzata la sottrazione.