Nessuna allegazione con la richiesta di pena sostitutiva 

24 Gen, 2025-

Nessuna allegazione con la richiesta di pena sostitutiva 

Con la sentenza n. 47333/2024 del 24 ottobre 2024, la IV Sezione della Corte di Cassazione ( pres. Dovere, rel. Micciche’) ha statuito che l’imputato non ha l’obbligo di produrre documenti a supporto della domanda di pena sostitutiva.

La Corte ha ricordato che il sistema introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs n.150/2022), regolato dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale, ha introdotto, in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni e senza sospensione condizionale, l’onere per il Giudice di informare le parti della possibilità di applicare una pena sostitutiva a norma dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

La citata norma prevede che il Giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater. 

La finalità delle pene sostitutive è quella di contrastare l’applicazione di pene detentive di breve durata che comportano costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzazione e riduzione della recidiva.

L’introduzione dell’art. 20-bis c.p.,che richiama la disciplina della legge 689 del 1981, ha lo scopo, appunto, di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene delineato dalla parte generale del codice.

L’applicazione di queste sanzioni è strutturata in due fasi: la prima in cui il Giudice valuta se sussistono le condizioni per la sostituzione e la seconda in cui, se la prima fase ha dato esito positivo, il Giudice specifica quale pena sostitutiva applicare.

In caso di richiesta di pena sostitutiva da parte dell’imputato, il Giudice (nel caso esaminato dalla sentenza in esame, quello di secondo grado) ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui non sussistono i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva richiesta. Questa motivazione deve essere ancorata ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale.

Non esistono altre ragioni per il rigetto della richiesta. Pertanto, il mancato assolvimento da parte dell’imputato all’onere di presentare documenti a supporto della richiesta di pena sostitutiva non è condizione di inammissibilità della richiesta.

Infatti, la suprema Corte nel cassare la sentenza della Corte territoriale, che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata dall’imputato che non aveva fornito i documenti richiesti dai protocolli d’intesa stipulati in sede locale, ha specificato che  l’acquisizione di documentazione utile alla valutazione della richiesta è una facoltà del Giudice, che può richiederla all’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) o alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 545 bis del codice di procedura penale.  Ne consegue che la motivazione di rigetto della richiesta deve fondarsi sui criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e non può basarsi sulla mera assenza di documenti prodotti dall’imputato.

[Immagine creata con AI]