Prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata

19 Apr, 2025-

Prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata

Con questo articolo iniziamo ad analizzare il contenuto del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 85 dell’11 aprile 2025, che per comodità espositiva, dividiamo in tre parti.

PARTE I

Il c.d. “pacchetto sicurezza” introduce “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Il decreto mira a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, a migliorare l’efficienza nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, ad adottare misure in materia di sicurezza urbana e controlli di polizia, a tutelare il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché gli organismi previsti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a introdurre disposizioni per le vittime dell’usura ed a riformare aspetti dell’ordinamento penitenziario.

Il capo 1 della nuova normativa si occupa infatti di introdurre nell’ordinamento nuove disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.

Significative sono le modifiche al codice penale e ad altre normative. Viene introdotto l’articolo 270-quinquies.3 c.p. che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici, armi da fuoco, altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

L’articolo 435 c.p.viene modificato aggiungendo un comma che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il decreto modifica l’art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, estendendo le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli anche alla prevenzione dei reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e richiedendo l’inserimento nel contratto, oltre ai dati identificativi del locatario e della patente di guida, anche i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. Viene aggiunto un periodo che prevede la punizione del contravventore con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206. Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

La rubrica dell’articolo viene sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».

Il decreto interviene, anche, in materia di documentazione antimafia, modificando l’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo gli obblighi di verifica anche ai contratti di rete ed alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità già previste per consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, e, ove presente, all’organo comune.

Viene introdotto l’articolo 94.1 che prevede la possibilità per il Prefetto, ferma restando la competenza esclusiva del Giudice di cui all’articolo 67 comma 5, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di escludere uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia.

L’esclusione disposta ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

La mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata all’esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente, su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale.

Il Prefetto, quando dispone l’esclusione, può prescrivere all’interessato l’osservanza di una o più delle misure di cui all’articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili.

Le disposizioni non si applicano nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 67, comma 8.

L’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, viene modificato per precisare che nei casi di cui al comma 1, il Questore può proporre l’avviso orale al tribunale in composizione monocratica, mentre nei casi di cui al comma 3- bis, al tribunale per i minorenni.

L’articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, viene sostituito, modificando le condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, stabilendo che i benefici sono concessi a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato da tali ambienti e rapporti; e che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell’evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

Vengono apportate modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ed all’articolo della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezionedei collaboratori e dei testimoni di giustizia, consentendo l’utilizzo del documento di copertura anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.

Si prevede che, quando si rende necessario compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata per il perseguimento delle finalità delle speciali misure di protezione, sono consentiti al Servizio Centrale di Protezione l’utilizzo di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, avvalendosi della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.

L’autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza-, con facoltà di delega, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.

Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell’autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.

All’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte le parole «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell’applicazione delle speciali misure di tutela».

Il decreto sicurezza interviene, anche, sull’impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali, nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, modificando l’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, portando il termine per l’impugnazione da dieci a trenta giorni.

Vengono introdotte modifiche all’articolo 36 concernenti la relazione dell’amministratore giudiziario, il quale dovrà illustrare in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni, potendo formulare apposita istanza ai competenti uffici comunali, che dovranno riscontrarla entro quarantacinque giorni.

L’amministratore giudiziario assicura, comunque, il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l’avvenuto deposito della relazione, comunicandone gli esiti.

Viene inoltre modificata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo alla lettera c) del comma 53 dell’articolo 1 le parole « ivi compresi i beni destinati all’ente medesimo con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

Infine, il capo I apporta una modifica all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in materia di articoli pirotecnici, sostituendo la parola «destinate» con «destinato» ed all’articolo 10-bis, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, specificando che la revoca per condanna per reati di terrorismo o contro la personalità dello Stato è possibile a condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza e portando da tre a dieci anni il termine entro cui può essere revocata la cittadinanza acquisita per tali motivi.